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Mondo Sindacale
14/12/1999
ulla pagina web della FIMMG è inserito il testo della Circolare del MMinistero dellAmbiente sull'obbligo dello smaltimento dei rifiuti speciali per gli studi dei medici di Famiglia, dove viene ribadita l'obbligatorietà dell'adempimento e sburocratizza le procedure rimuovendo l'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto, lasciando però inalterato lo smaltimento in sè.
Normativa sui RIFIUTI
Il Decreto Legigislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (5.0. alla G.U. n38 del 15/2/1997)."Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. La riforma della normativa sui rifiuti è particolarmente impegnativa per il responsabile di studio medico sia dal punto di vista gestionale che economico. Diamo di seguito alcune indicazioni di ordine generale.I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tra i rifiuti speciali sono compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie. I rifiuti pericolosi sono quelli precisati nell'elenco di cui all'allegato D del citato D. Lgs.
Sono considerati rifiuti pericolosi, in funzione della prevenzione di infezioni, tra gli altri:· i materiali monouso (siringhe, abbassalingua, guanti, speculi auricolari, ecc);· i materiali di medicazione (garze, bende, cotone, cerotti, ecc>;· i rifiuti pungenti o taglienti (aghi per siringhe, bisturi, lancette pungi dito ecc);· i set per infusione, le provette, le pipette ecc e i residui anatomici.
I rifiuti speciali pericolosi devono essere sottoposti, prima dello smaltimento, ad idonei trattamenti di sterilizzazione o disinfezione. La disinfezione con agenti chimici (ipoclorito di calcio e di sodio, fenoli ecc) è la metodica più frequentemente impiegata.Al responsabile dello studio medico compete la sorveglianza ed il rispetto circa il deposito temporaneo; presso il luogo di produzione, dei rifiuti sanitari pericolosi:· il deposito deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;· il deposito può avere una durata massima di cinque giorni che, per quantitativi non superiori a duecento litri, può raggiungere i trenta giorni. (E' questo il caso dello studio del M.M.G.).
Ai titolari di studio medico competono i seguenti obblighi:1. comunicazione alla Provincia dei deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (art. 6);2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati o a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione (art. 10);
3. comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (art. l1);4. tenuta del registro di carico e scarico (art. 12);5. compilazione, in quattro esemplari del formulano di identificazione del trasporto rifiuti compilato datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e, controfirmato dal trasportatore; una copia rimane al detentore le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.Le copie del formulano vanno conservate per cinque anni (art. 15).
L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (da £ 500.000 a 30 milioni) e non penale.Viene meno la responsabilità penale del medico, per il reato di smaltimento senza autorizzazione e di abbandono dei rifiuti, se i rifiuti sono conferiti al servizio pubblico o a soggetti regolarmente autorizzati all'attività di recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni - E' bene che il medico si accerti che l'operatore addetto ai trasporto dei rifiuti verso l'impianto di smaltimento sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
In attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, circa la definizione delle norme tecniche di raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e della individuazione delle frazioni di rifiuti sanitari assimilabili agli urbani, è necessario che il MMG si adegui alla nuova normativa.
Roma, 16 Settembre 1997